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Decreto legislativo 239/2001

Art. 44 — Disposizioni transitorie e finali

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/44parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 44. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 9, comma 1, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1994, recante individuazione degli atti economicamente rilevanti che devono essere comunicati preventivamente da parte delle imprese di assicurazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

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