Decreto legislativo 239/2001
Art. 39 — Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilita' corretta
Art. 39. Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilita' corretta 1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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