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Decreto legislativo 239/2001

Art. 22 — Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilita'

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/22parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 22. Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilita' 1. La somma degli elementi di cui agli articoli 20 e 21, non puo' superare l'ammontare del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

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