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Decreto legislativo 239/2001

Art. 2 — Ambito di applicazione e modalita' di esercizio della vigilanza supplementare

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/2parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 2. Ambito di applicazione e modalita' di esercizio della vigilanza supplementare 1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano: a) controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione; b) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione; c) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista. 2. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV. 3. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e V. 4. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera c), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III.

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