Decreto legislativo 165/2001
Art. 19 — Incarichi di funzioni dirigenziali (Art
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998) 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21. nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Nota all'art. 19: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del codice civile: "Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e' nullo".
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- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 9, comma 32) la modifica dell'art. 19, comma 1-ter.
- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 1, comma 32) la modifica dell'art. 19, comma 2.
- D.L. 95/07 — Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei seautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 2, comma 20) la modifica dell'art. 19 commi 5-bis e 6.
- D.L. 101/08 — Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nellautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) la modifica dell'art. 19, comma 5-bis; (con l'art. 2, comma 8-quat…
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 11, comma 2) la modifica dell'art. 19, comma 6-quater.
- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 6) la modifica dell'art. 19, comma 6.
- D.L. 22/03 — Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (2autoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 13) la modifica dell'art. 19, commi 5-bis e 6.
- D.L. 80/06 — Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubblicautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188), ha disposto (con l'art. 3, commi 3-bis e 3-ter) la modifica dell'art. 19, comma 5-b…
- D.L. 115/08 — Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e induautoritativo, nel modificare l'art. 7, comma 3 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117), ha conseguentemente disposto (con l'art. 10…
- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativo, nel modificare l'art. 1, comma 158 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n. 304) ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 5) la modifica dell'ar…
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativonel modificare l'art. 7, comma 13 del D.L. 1 marzo 2021, n. 22 (in G.U. 01/03/2021, n. 51), convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), ha conseguentemen…
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativonel modificare l'art. 1, comma 15 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (in G.U. 09/06/2021, n. 136), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, …
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 4.
- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100), ha disposto (con l'art. 8, comma 15-bis) la modifica dell'art. 19, comma 6.
- D.lgs 75/05 — Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 19, comma 6.
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n. 52).
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