Decreto legislativo 83/2001
Art. 4 — Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 4. (Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli arruolati volontari di cui: a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale; b) all'articolo 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata." b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti. "2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabininieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio. Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vds. nota alle premesse): "1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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