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Decreto legislativo 83/2001

Art. 31 — Disposizioni varie

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/31parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 31. (Disposizioni varie) 1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni dei presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 12 della legge 1 febbraio 1989. n. 53, e successive modificazioni. 2. Alla data di entrata in vigore dei presente decreto restano comunquw validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore. 3. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa previgente al presente decreto. 4. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'intemo, il Minlstro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggioree della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, devono intendersi applicabili anche al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri. 6. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente: "2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un briigadicre capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sono rispettivarnente sostituite dalle tabelle "A", "F' e "I" allegate al presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle "C1" e "C2" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto. 8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con la legge 14 novembre 1987, n. 468. Nota all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (vedasi nota all'art. 25): "Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 (vedasi nota all'art. 10): "Art. 12. - 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocarnento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di faniiglia 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante , sono aggiunte le seguenti: "nel tempo ." - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 1995 - serie generale - n. 122; si riporta il testo dell'art. 39, commi 5 e 6: "5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento. . 6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento .". - Si riporta il testo dell'art. 32 della citata legge 10 maggio 1983, n. 212, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al predetto articolo sono costituite come segue: presidente un ufficiale generale; membri oridinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1o gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare. 2. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare". - Il decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379, recante "Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato", convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1987, n. 268. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 15-ter: "15-ter. I marescialli maggiori "carica speciale sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, e l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210".

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