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Decreto legislativo 83/2001

Art. 29 — (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislati…

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/29parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 29. (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti: "Art. 54-bis (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli aiutanti ai sensi dell'articolo 38 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decerto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto ai marescialli aiutanti in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.". "Art. 54-ter (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri). 1. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensisilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.". "Art. 54-quater (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli). - 1. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annua lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita',di buonuscita, riassorbibile all'atto dell"accesso al livello retributivo superiore.". "Art. 54-quinquies (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari). - 1. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.". "Art. 54-sexies (Attribuzione di un emolunento pensionabile ai marescialli capi) Ai marescialli capi e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che: a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni' dal servizio; b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore"; 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene attribuito con decorrenza dal giorn successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.". "Art. 54-septies (Cause impeditive all'attribuzione dell'emolumento pensionabile). - 1. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile ai sensi degli articoli 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e 54-sexies, avviene, anche con effetto retroattivo e ferno restando i requisiti previsti nei predetti articoli 54-ter, 54-quater 54-quinquies e 54-sexies al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.". Nota all'art. 29: - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 38: "Art. 38 (Emolumento ex art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85). - 1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1 settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili. 3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio".

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