Decreto legislativo 83/2001
Art. 27 — Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 1"
Art. 27. (Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 1") 1. Dopo l'articolo 37 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti: "Art. 37-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti). - 1. Agli appuntati scelti che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore". 2. Per il personale sospeso precauzionalmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di. una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. Art. 37-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi). - 1 . Ai brigadieri capi che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito una scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore". 2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive,, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. 3. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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