Decreto legislativo 83/2001
Art. 2 — Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 2. (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: "1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 debbono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo; d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta'; f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; g) statura non inferiore al limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874; h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzai o destituiti dai pubblici uffici; i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva; j) non essere stati condannati per delitto non colposo; k) non essere imputati per delitti non colposi ne essere stati sottoposti a misure di prevenzione; l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.". Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l98, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato. "Art. 5 (Requisiti per l'arruolamento). - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo; d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta'; f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; g) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874; h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva; j) non essere stati condannati per delitto non colposo; k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione; l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53; nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte". - La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255; si riporta il testo dell'art. 1, comma 5: "5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertameno dell'idoneita al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto". - La legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante "Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1986, n. 294; si riporta il testo dell'articolo 2: "Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. 2. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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