Decreto legislativo 83/2001
Art. 18 — Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 18. (Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo". Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 23 (Svolgimento del corso semestrale). - 1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto il corso; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 4. 3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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