Decreto legislativo 83/2001
Art. 16 — Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 16. (Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo le parole "se provenienti" inserire le seguenti: "dagli ufficiali di complemento dell'Arma o". Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 21 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi). - 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; d) se provenienti dagli ufficiali di complemento dell'Arma o dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o forze armate, o dal personale appartenente ad altre forze di polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 2. I militari in servizio ed in congedo delle forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri nonche' il personale appartenente alle altre forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 83/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.