Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 82/2001Art. 26
Decreto legislativo 82/2001

Art. 26 — Copertura finanziaria

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/82/art/26parte di Decreto legislativo 82/2001
Art. 26. (Copertura finanziaria) 1. La spesa derivante dal presente decreto e', valutata in 108.917 milioni di lire nel 2001, 169.768 milioni di lire nel 2002, 96.086 milioni di lire nel 2003, 94.236 milioni di lire nel 2004, 86.788 milioni di lire nel 2005, 85.642 milioni di lire nel 2006, 79.402 milioni di lire nel 2007 e 79.331 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all'art. 26: - Per l'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 82/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.