Decreto legislativo 82/2001
Art. 20 — Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
Art. 20. (Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 82/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.