Decreto legislativo 298/2000
Art. 9 — Alimentazione dei ruoli
Art. 9. Alimentazione dei ruoli 1. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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