Decreto legislativo 298/2000
Art. 40 — Entrata in vigore
Art. 40. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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