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Decreto legislativo 298/2000

Art. 22 — Generalita'

ELI /it/decreto-legislativo/2000/10/05/298/art/22parte di Decreto legislativo 298/2000
Art. 22. Generalita' 1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. 2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Arma dei carabinieri. Nota all'art. 22: - Si riporta il testo della tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse), per la parte riguardante l'Arma dei carabinieri: "Tabella 5 Avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito Grado Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dellavanzamento Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 1 2 3 I. - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI Maggiore Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione. 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o battaglione o comando equipollente Capitano Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale 1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente1 Tenente Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale 1 anno di comando di tenenza o di plotone o Comando equipollente - Il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1932, n. 165; si riporta il testo dell'art. 4: "Art. 4 (art. 1o, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). - Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina. Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potra' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti). Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita' delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato, mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla marina. La nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento".

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