Decreto legislativo 298/2000
Art. 16 — Generalita'
Art. 16. Generalita' 1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. 2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b). 3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Nota all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 17, commi 2, 3, 5 e 6, e 18 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 17 Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria. (Omissis). 2. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. (Omissis). 5. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale. 6. Agli ufficiali valutati per avanzamento e' data cumunicazione dell'esito dell'avanzamento". "Art. 18 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. 2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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