Decreto legislativo 297/2000
Art. 17 — Reparti e unita' per esigenze specifiche
Art. 17. Reparti e unita' per esigenze specifiche 1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche: a) il reggimento corazzieri; b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali; c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all'estero; d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali; e) le unita' paracadutiste ed eliportate; f) il gruppo di intervento speciale; g) la banda dell'Arma; h) le unita' presso Dicasteri vari. 2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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