Decreto legislativo 267/2000
Art. 41
Articolo 41 Adempimenti della prima seduta 1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. 2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 33/03 — Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza eautoritativoha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 41-bis.
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