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Decreto legislativo 267/2000

Art. 265

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/265parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 265 Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei contributi erariali. 2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale. 3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo. 4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

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