Decreto legislativo 267/2000
Art. 220
Articolo 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
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