Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 22
Decreto legislativo 267/2000

Art. 22

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/22parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 22 Aree metropolitane 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana. 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.