Decreto legislativo 267/2000
Art. 216
Articolo 216 Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere 1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonche' tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. 2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della codifica. 3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 124/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), ha disposto (con l'art. 57, comma 2-quater, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216.
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