Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 211
Decreto legislativo 267/2000

Art. 211

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/211parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 211 Responsabilita' del tesoriere 1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio. 2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 210 Art. 212 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.