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Decreto legislativo 267/2000

Art. 205

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/205parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 205 Attivazione di prestiti obbligazionari 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

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