Decreto legislativo 267/2000
Art. 200
Articolo 200 Programmazione degli investimenti 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 78/06 — Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)autoritativo, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188), ha disposto (con l'art. 2, comma 4) l'introduzione della lettera c-bis) al comma…
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.