Decreto legislativo 267/2000
Art. 167 — Ammortamento dei beni
Art. 167. Ammortamento dei beni 1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229. 2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.
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Modifica · 1
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 7, lettera b)) la modifica dell'art. 167, comma 1.
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