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Decreto legislativo 267/2000

Art. 132

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/132parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 132 Funzionamento del comitato 1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicita' della attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale. 2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica ai componenti sono a carico della regione. 3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.

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