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Decreto legislativo 267/2000

Art. 125

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/125parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

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