Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 113
Decreto legislativo 267/2000

Art. 113 — Forme di gestione

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/113parte di Decreto legislativo 267/2000
Art. 113. Forme di gestione 1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati; f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

Modificato / richiamato da

Modifica · 3
Abroga · 2
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 112 Art. 114 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.