Decreto legislativo 185/2000
Art. 3 — Benefici
Art. 3. Benefici 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attivita' di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.
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- D.L. 145/12 — Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3.
- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera a).
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