Decreto legislativo 185/2000
Art. 10 — Progetti finanziabili
Art. 10. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
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- D.L. 91/06 — Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 1.
- D.L. 123/10 — Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 1.
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 9) la modifica dell'art. 10-bis, comma 2, lettera c).
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