Decreto legislativo 490/1999
Art. 86
Articolo 86 Concessione di ricerca (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47) 1. Il Ministero puo' dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. 3. In caso di inosservanza, la concessione e' revocata. 4. La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 6. La concessione prevista al comma 1 puo' essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1999 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.