Decreto legislativo 490/1999
Art. 78
Articolo 78 Pagamento dell'indennizzo (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7) 1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso. 3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
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