Decreto legislativo 490/1999
Art. 70
Articolo 70 Ingresso nel territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21) 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 e' certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 2. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando le procedure e modalita' stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione e' rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorita' dello Stato membro di spedizione.
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