Decreto legislativo 490/1999
Art. 57
Articolo 57 Altri casi di alienazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28) 1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo. 2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
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