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Decreto legislativo 490/1999

Art. 19

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/19parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 19 Beni culturali di interesse religioso (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8) 1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorita'. 2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

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