Decreto legislativo 490/1999
Art. 154
Articolo 154 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10) 1. Per lavori su beni ne' precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, ne' precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.
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