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Decreto legislativo 490/1999

Art. 152

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/152parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 152 Interventi non soggetti ad autorizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) 1. Non e' richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purche' previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

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