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Decreto legislativo 490/1999

Art. 150

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/150parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 150 Coordinamento della disciplina urbanistica (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 52, comma 1) 1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalita' di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187. 3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

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