Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 490/1999Art. 144
Decreto legislativo 490/1999

Art. 144

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/144parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 144 Integrazione degli elenchi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a) 1. Il Ministero ha facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente. 2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, e' inviata dal Ministero ai comuni interessati affinche' provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresi' depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresi' alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6. 3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero. 4. L'integrazione dell'elenco e' approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 143 Art. 145 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.