Decreto legislativo 490/1999
Art. 142
Articolo 142 Pubblicita' dell'elenco (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. L'elenco approvato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
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