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Decreto legislativo 490/1999

Art. 140

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/140parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 140 Elenchi (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico. 2. La compilazione di detti elenchi e' affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale. 3. La commissione dura in carica quattro anni ed e' composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. 4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle localita' da tutelare. 5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse localita' contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni. 6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi e' altresi' data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.

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