Decreto legislativo 490/1999
Art. 120
Articolo 120 Collocazione e rimozione illecita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non subiscano danno.
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