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Decreto legislativo 490/1999

Art. 117

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/117parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 117 Pagamento di canoni e corrispettivi (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11) 1. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.

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