Decreto legislativo 490/1999
Art. 113
Articolo 113 Concessione dei servizi (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6) 1. I servizi indicati all'articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione. 2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria. 3. I funzionari preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come "capo dell'istituto" provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi. 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non piu' di due volte. 5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1.
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