Decreto legislativo 490/1999
Art. 103
Articolo 103 Vigilanza (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7) 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
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