Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 300/1999Art. 68
Decreto legislativo 300/1999

Art. 68 — Funzioni

ELI /it/decreto-legislativo/1999/07/30/300/art/68parte di Decreto legislativo 300/1999
Art. 68. (Funzioni) 1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi. 2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 300/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 67 Art. 69 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.