Decreto legislativo 300/1999
Art. 37 — Ordinamento
Art. 37. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.
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- D.L. 22/03 — Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (2autoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) la modifica dell'art. 37, comma 1.
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